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SPESE DI RICERCA E SVILUPPO: L’AGENZIA NON SI PUO’ ARROGARE COMPETENZA TECNICA

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO: L’AGENZIA NON SI PUO’ ARROGARE COMPETENZA TECNICA

La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con la sentenza n. 392/2/2021 depositata l’11 agosto 2021, conferma l’orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza 365/3/2021 circa le valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione finanziaria per il disconoscimento del credito d’imposta affermando la necessità di ricorrere al parere tecnico del Mise, quale soggetto deputato a tale valutazione.
I giudici hanno infatti fatto rilevare che «l’iniziativa del ministero dello Sviluppo economico, in materia che competerebbe quanto meno in misura paritaria rispetto al ministero dell’Economia e delle finanze, non sussiste, e il Dm è stato emanato da quest’ultimo ministero “di concerto” con ministero dello Sviluppo economico» e ciò comporta uno sbilanciamento netto a favore dei poteri dell’amministrazione finanziaria, in una materia, in cui ben difficilmente si può escludere che il profilo tecnologico è preponderante e quasi sempre di natura complessa

 

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